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Dopo l’interruzione delle attività imposta dall’emergenza Corona Virus, riprende in tutta Italia, l’attività formativa nel settore giovanile svolta dalla Lega Navale Italiana attraverso i suoi Centri Nautici Nazionali e le Sezioni che ne costituiscono l’articolazione periferica sul territorio nazionale.

La Lega Navale Italiana si è infatti adeguata rapidamente alle misure organizzative e gestionali previste dalle diposizioni governative per la ripresa dell’attività didattica e sportiva, in particolare per i corsi di vela, canoa e canottaggio e per i campi estivi per bambini e ragazzi.  Soprattutto in tale ambito, la Lega Navale ha prontamente rimodulato la propria organizzazione, adeguandola alle nuove esigenze di campi estivi a frequenza giornaliera, rispondendo così in modo efficace alla crescente domanda proveniente dal paese di opportunità formative qualificate a favore dei più giovani nel pieno rispetto delle misure atte a garantire la salute dei partecipanti.

Pronti a soddisfare la voglia di ripartenza sono i Centri Nautici Nazionali del Lago delle Nazioni (FE) e di Sabaudia (LT), dove si svolgeranno corsi estivi residenziali e giornalieri   di vela, canoa e canottaggio, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, effettuati con il concorso della Marina Militare e delle Federazioni Italiane Vela (FIV), Canottaggio (FIC) e Canoa-Kayak (FICK).

In modo analogo, anche tutte le Sezioni distribuite sul territorio nazionale forniscono a vario titolo un’offerta ampiamente variegata che spazia dai campi scuola residenziali ai corsi giornalieri e full immersion di vela, canoa e canottaggio, sempre nell’ottica di offrire alla collettività un servizio in linea con le finalità di pubblico interesse perseguite dalla Lega Navale.

La Lega Navale Italiana è un Ente Pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, che da oltre 120 anni assolve i servizi di pubblico interesse per le finalità e con le modalità indicate negli articoli dal 65 al 72 del DPR n. 90 del 2010. Ha lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne.

Ulteriori in formazioni sulla Lega Navale Italiana e maggiori indicazioni circa l’offerta formativa dei Centri Nautici e delle Sezioni possono essere reperite sul portale istituzionale www.leganavale.it

 

 

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A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria e dell'incertezza che persiste sulle modalità e le tempistiche con cui si ritornerà alla normalità, in considerazione che le norme in merito al distanziamento sociale ed alle precauzioni da adottare non sono ancora state emanate ed essendo obiettivo primario della Lega Navale Italiana la salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei nostri ragazzi,

TUTTE LE ATTIVITA'dei Centri Nautici Nazionali della L.N.I.

riportate nel bando "Sulla cresta dell'onda" (compreso l'inoltro delle domande e bonifici) SONO SOSPESE fino a nuova comunicazione che sarà emanata dalla Presidenza Nazionale.

In attesa dell’emanazione delle disposizioni governative circa le modalità di ripresa delle attività dei Centri Nautici Nazionali, la Presidenza Nazionale L.N.I. rende noto che sono state ridefinite le date e l’organizzazione dei turni presso i Centri Nautici Nazionali L.N.I., peraltro suscettibili di ulteriori affinamenti in relazione alle disposizioni governative che verranno emanate.

Ad oggi, le disposizioni di dettaglio sono le seguenti:

  • Ferrara:     soppressi il 1° e 2° Turno;
  • Sabaudia: soppressi il 1° e 2° Turno;
  • Taranto:    soppressi il 1°, 2° e 3° Turno.

Le disposizioni governative, alla data attuale, autorizzano esclusivamente l’effettuazione di corsi “giornalieri”, cioè senza possibilità di pernottamento presso il Centro, con attività dalle ore 09.00 alle 18.00 e si sta elaborando uno specifico progetto da sottoporre alla preventiva approvazione dei Comuni di Sabaudia e Comacchio.

Sono tuttavia allo studio le misure organizzative per poter attuare anche la modalità “residenziale”, qualora le disposizioni governative egli accordi con le Autorità Locali lo consentano.

Seguiranno istruzioni aggiornate non appena possibile, sia per l’inoltro delle nuove domande, sia per confermare o annullare quelle inviate a suo tempo.

In virtù del principio di massima precauzione e allo scopo di prevenire ogni possibile rischio sanitario, la Lega Navale Italiana e ISYBA comunicano che la tavola rotonda sul tema “Il Mediatore del Diporto”, prevista per venerdì 28 febbraio, è rinviata a data da destinarsi.

La nuova data sarà comunicata tempestivamente non appena consentito dalla situazione generale.

La Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana ha pubblicato l'ultima versione del Regolamento allo Statuto, aggiornata alla variante 7 approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con Delibera n. 003 del 13.05.2020.

Tutte le delibere della riunione del C.D.N. 1-2020 possono essere consultate sul sito della Lega Navale Italiana, alla pagina (riservata) "VITA DELLA L.N.I. - C.D.N. Riunioni e Delibere".

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE LNI PRESSO LA 9a COMMISSIONE TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI DELLA CAMERA DEL 17 SETTEMBRE 2919.

FA SEGUITO ALL’AUDIZIONE TENUTA L’1 AGOSTO ALL’8a COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI DEL SENATO.

  1. Storia e struttura

La Lega Navale Italiana è un'Associazione apolitica, senza finalità di lucro, fondata nel 1897 (122 anni di attività) ed eretta a Ente Morale con R.D. del 28 febbraio 1907.

E’ riconosciuta Ente pubblico, dotato di specifici fini istituzionali dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 la individua quale Ente di Diritto pubblico, non economico, a base associativa e senza finalità di lucro sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di competenza. Inoltre, l’articolo 65, comma 2, lettera d) di detto d.P.R. stabilisce che la Lega Navale Italiana promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica.

La Lega navale italiana conta attualmente circa 60.000 Soci, riuniti in oltre 260 strutture periferiche (tra Sezioni e Delegazioni), ubicate su tutto il territorio nazionale.

L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice che delibera in ordine agli indirizzi strategici, la cui attuazione è affidata, con la collaborazione attiva degli uffici della presidenza nazionale, al Presidente nazionale (nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), coadiuvato dal Consiglio direttivo nazionale.

 

  1. Commenti all'Atto di Governo 101
    1. A proposito di Istruttore professionale di vela (IPV):

Positiva l'intenzione di razionalizzare e rendere più comprensibile il contenuto degli articoli inerenti l'IPV, peraltro l’introduzione di due diverse tipologie di istruttori: l’IPV ed i cosiddetti Istruttori di vela sportivi e dilettantistici dei quali peraltro non è definita alcuna specifica caratteristica né tanto meno la loro iscrizione ad un qualsiasi elenco, modifica significativamente quanto previsto nel decreto 229/2017 e svuota di significato l’intera misura.

In particolare con l’art.16 viene definito istruttore professionale di vela colui che, al di fuori dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 insegna, a scopo di lucro, le tecniche della navigazione a vela e istruisce nella loro pratica, anche ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero come libero professionista.

Mentre, l’articolo 17 modifica la disciplina dell’articolo 49-sexies del Codice in materia di elenco nazionale degli istruttori di vela.

L’aver limitato la classificazione di IPV solo a chi, a parte le eventuali attività da libero professionista in materia, presterà la propria opera nell'attività di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica ed il non aver previsto alcuna normativa formativa e di registrazione per i cosiddetti istruttori sportivo-dilettantistici non  rispetta a mio parere i principi ed i criteri direttivi indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera t) della legge n. 167 del 2015 (legge delega) che prevedono l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare.

Se la ratio della legge delega per quanto attiene all'IPV era quella di assicurare uniformemente a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale la più ampia garanzia dei diritti della vita, integrità e sicurezza fisica, si ritiene opportuno prevedere, unitamente alla iscrizione nel registro degli istruttori per le patenti nautiche (patente comunque rilasciata tramite il superamento di apposito esame presso le CCPP ovvero le sedi provinciali della motorizzazione) un'apposita sezione dello stesso registro per la registrazione degli istruttori che operano nel settore sportivo-dilettantistico (pro-bono) qualora in possesso delle idonee caratteristiche per la loro qualificazione come IPV.

Altrimenti l’intera iniziativa della introduzione dell’Istruttore Professionale di Vela, risulterà priva di qualsiasi reale significativo e costituirà solo un inutile appesantimento della regolamentazione attuale.

Da segnalare infine allo specifico argomento l'interessante incongruenza che si riscontra all'art. 16 dello schema di decreto contenuto nell’A.G. 101 tra il testo del decreto e la relativa relazione illustrativa: in sintesi nella relazione illustrativa (almeno la versione ricevuta da questa PN in data 30 luglio u.s.), nella illustrazione dell'art. 16 (che per memoria sostituisce l'art. 49 - quinquies del 229 / 2017) a pag. 11 si legge: art. 16, comma 12 lettera g): disciplina dell'apposita sezione dell'elenco nazionale riservato all'iscrizione degli istruttori di vela che svolgono attività sportiva - dilettantistica ai sensi ...; mentre nel testo del decreto non vi è traccia di tale impiego dell'elenco.

L'incongruenza è interessante perché chi ha prodotto lo schema di decreto in trattazione e relativa relazione aveva forse avuto inizialmente l'intenzione di ricomprendere nell'elenco tutti gli istruttori, sia chi opera con finalità di lucro e chi opera pro-bono, così come era il senso della proposta LNI avanzata al MIT, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua Interne cui si fa cenno nella nota a piè di pagina 9 della stessa relazione illustrativa (lettera allegata in copia alla presente relazione - all. 1).

 

  1. Lo schema di decreto legislativo correttivo ha anche modificato le disposizioni in tema di scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica.

 

Per le Scuole Nautiche  [ Nessuna osservazione ]

 

Circa i Centri di istruzione per la nautica

L’articolo 19 novella integralmente l’articolo 49-octies del decreto legislativo n. 171 del 2005 che disciplina i Centri di istruzione per la nautica.

Segnatamente, il comma 1 stabilisce che tali centri svolgano l’attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, a differenza delle scuole nautiche, senza scopo di lucro.

Il seguentecomma 8 prevede che i centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più delle categorie previste tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, devono possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti e degli istruttori, tra cui gli istruttori professionali di vela per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela, ed avere la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto adeguata rispetto ai corsi impartiti.

A proposito di questa ultima disposizione, considerata l’assenza di finalità di lucro, l’obbligatorietà di prevedere corsi per patenti C e D e la possibilità di impiego di imbarcazioni messe a disposizione dai Soci per le attività di insegnamento pratico, si prospetta la possibilità di modificare la frase “..e avere la disponibilità giuridica adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.” in modo da leggere “… e hanno la disponibilità giuridica di almeno una unità da diporto, ovvero iscritta nel proprio Registro Naviglio, adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.”.

La rimodulazione delle prescrizioni relative ai Centri di Istruzione Nautica sia rispetto alla attuale normativa che rispetto a quella introdotta con il D.Lgs. 229/2017 risulta particolarmente penalizzante per tutte le strutture che forniscono istruzione nautica senza finalità di lucro.

Nel corpo del testo che lascio a questa esimia Commissione sono dettagliati i motivi che mi conducono a questa conclusione e che per ragioni di tempo non tratto approfonditamente in questo riassunto; una considerazione mi pare comunque evidente: le prescrizioni per i CIN contenute nel presente atto di Governo, saranno sicuramente molto ben accolte da tutte le scuole nautiche private che, operando con finalità di lucro, da sempre lamentano la concorrenza sleale che la LNI con la sua attività di CIN realizzerebbe, ma la riduzione delle possibilità operative dei CIN andrà inevitabilmente a limitare l’efficacia con cui le Associazioni pro-bono come la LNI in molte occasioni si sostituiscono allo Stato per soddisfare le esigenze della società nazionale.

 

Conclusioni

Al termine di questa breve disquisizione su alcuni importanti articoli di un testo di legge ampio e coinvolgente più realtà del reparto produttivo della nautica italiana, ci troviamo nella condizione di proporre a codesta Commissione un'ulteriore fase di approfondimento che possa permettere la stesura di un testo di legge adeguato al livello della cultura del mare della nostra Nazione e, soprattutto, coerente con l'impegno che il Legislatore doveva rivolgere alla salvaguardia e garanzia del cittadino utente.

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