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AUDIZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE LNI PRESSO LA 9a COMMISSIONE TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI DELLA CAMERA DEL 17 SETTEMBRE 2919.

FA SEGUITO ALL’AUDIZIONE TENUTA L’1 AGOSTO ALL’8a COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI DEL SENATO.

  1. Storia e struttura

La Lega Navale Italiana è un'Associazione apolitica, senza finalità di lucro, fondata nel 1897 (122 anni di attività) ed eretta a Ente Morale con R.D. del 28 febbraio 1907.

E’ riconosciuta Ente pubblico, dotato di specifici fini istituzionali dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 la individua quale Ente di Diritto pubblico, non economico, a base associativa e senza finalità di lucro sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di competenza. Inoltre, l’articolo 65, comma 2, lettera d) di detto d.P.R. stabilisce che la Lega Navale Italiana promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica.

La Lega navale italiana conta attualmente circa 60.000 Soci, riuniti in oltre 260 strutture periferiche (tra Sezioni e Delegazioni), ubicate su tutto il territorio nazionale.

L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice che delibera in ordine agli indirizzi strategici, la cui attuazione è affidata, con la collaborazione attiva degli uffici della presidenza nazionale, al Presidente nazionale (nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), coadiuvato dal Consiglio direttivo nazionale.

 

  1. Commenti all'Atto di Governo 101
    1. A proposito di Istruttore professionale di vela (IPV):

Positiva l'intenzione di razionalizzare e rendere più comprensibile il contenuto degli articoli inerenti l'IPV, peraltro l’introduzione di due diverse tipologie di istruttori: l’IPV ed i cosiddetti Istruttori di vela sportivi e dilettantistici dei quali peraltro non è definita alcuna specifica caratteristica né tanto meno la loro iscrizione ad un qualsiasi elenco, modifica significativamente quanto previsto nel decreto 229/2017 e svuota di significato l’intera misura.

In particolare con l’art.16 viene definito istruttore professionale di vela colui che, al di fuori dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 insegna, a scopo di lucro, le tecniche della navigazione a vela e istruisce nella loro pratica, anche ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero come libero professionista.

Mentre, l’articolo 17 modifica la disciplina dell’articolo 49-sexies del Codice in materia di elenco nazionale degli istruttori di vela.

L’aver limitato la classificazione di IPV solo a chi, a parte le eventuali attività da libero professionista in materia, presterà la propria opera nell'attività di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica ed il non aver previsto alcuna normativa formativa e di registrazione per i cosiddetti istruttori sportivo-dilettantistici non  rispetta a mio parere i principi ed i criteri direttivi indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera t) della legge n. 167 del 2015 (legge delega) che prevedono l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare.

Se la ratio della legge delega per quanto attiene all'IPV era quella di assicurare uniformemente a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale la più ampia garanzia dei diritti della vita, integrità e sicurezza fisica, si ritiene opportuno prevedere, unitamente alla iscrizione nel registro degli istruttori per le patenti nautiche (patente comunque rilasciata tramite il superamento di apposito esame presso le CCPP ovvero le sedi provinciali della motorizzazione) un'apposita sezione dello stesso registro per la registrazione degli istruttori che operano nel settore sportivo-dilettantistico (pro-bono) qualora in possesso delle idonee caratteristiche per la loro qualificazione come IPV.

Altrimenti l’intera iniziativa della introduzione dell’Istruttore Professionale di Vela, risulterà priva di qualsiasi reale significativo e costituirà solo un inutile appesantimento della regolamentazione attuale.

Da segnalare infine allo specifico argomento l'interessante incongruenza che si riscontra all'art. 16 dello schema di decreto contenuto nell’A.G. 101 tra il testo del decreto e la relativa relazione illustrativa: in sintesi nella relazione illustrativa (almeno la versione ricevuta da questa PN in data 30 luglio u.s.), nella illustrazione dell'art. 16 (che per memoria sostituisce l'art. 49 - quinquies del 229 / 2017) a pag. 11 si legge: art. 16, comma 12 lettera g): disciplina dell'apposita sezione dell'elenco nazionale riservato all'iscrizione degli istruttori di vela che svolgono attività sportiva - dilettantistica ai sensi ...; mentre nel testo del decreto non vi è traccia di tale impiego dell'elenco.

L'incongruenza è interessante perché chi ha prodotto lo schema di decreto in trattazione e relativa relazione aveva forse avuto inizialmente l'intenzione di ricomprendere nell'elenco tutti gli istruttori, sia chi opera con finalità di lucro e chi opera pro-bono, così come era il senso della proposta LNI avanzata al MIT, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua Interne cui si fa cenno nella nota a piè di pagina 9 della stessa relazione illustrativa (lettera allegata in copia alla presente relazione - all. 1).

 

  1. Lo schema di decreto legislativo correttivo ha anche modificato le disposizioni in tema di scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica.

 

Per le Scuole Nautiche  [ Nessuna osservazione ]

 

Circa i Centri di istruzione per la nautica

L’articolo 19 novella integralmente l’articolo 49-octies del decreto legislativo n. 171 del 2005 che disciplina i Centri di istruzione per la nautica.

Segnatamente, il comma 1 stabilisce che tali centri svolgano l’attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, a differenza delle scuole nautiche, senza scopo di lucro.

Il seguentecomma 8 prevede che i centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più delle categorie previste tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, devono possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti e degli istruttori, tra cui gli istruttori professionali di vela per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela, ed avere la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto adeguata rispetto ai corsi impartiti.

A proposito di questa ultima disposizione, considerata l’assenza di finalità di lucro, l’obbligatorietà di prevedere corsi per patenti C e D e la possibilità di impiego di imbarcazioni messe a disposizione dai Soci per le attività di insegnamento pratico, si prospetta la possibilità di modificare la frase “..e avere la disponibilità giuridica adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.” in modo da leggere “… e hanno la disponibilità giuridica di almeno una unità da diporto, ovvero iscritta nel proprio Registro Naviglio, adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.”.

La rimodulazione delle prescrizioni relative ai Centri di Istruzione Nautica sia rispetto alla attuale normativa che rispetto a quella introdotta con il D.Lgs. 229/2017 risulta particolarmente penalizzante per tutte le strutture che forniscono istruzione nautica senza finalità di lucro.

Nel corpo del testo che lascio a questa esimia Commissione sono dettagliati i motivi che mi conducono a questa conclusione e che per ragioni di tempo non tratto approfonditamente in questo riassunto; una considerazione mi pare comunque evidente: le prescrizioni per i CIN contenute nel presente atto di Governo, saranno sicuramente molto ben accolte da tutte le scuole nautiche private che, operando con finalità di lucro, da sempre lamentano la concorrenza sleale che la LNI con la sua attività di CIN realizzerebbe, ma la riduzione delle possibilità operative dei CIN andrà inevitabilmente a limitare l’efficacia con cui le Associazioni pro-bono come la LNI in molte occasioni si sostituiscono allo Stato per soddisfare le esigenze della società nazionale.

 

Conclusioni

Al termine di questa breve disquisizione su alcuni importanti articoli di un testo di legge ampio e coinvolgente più realtà del reparto produttivo della nautica italiana, ci troviamo nella condizione di proporre a codesta Commissione un'ulteriore fase di approfondimento che possa permettere la stesura di un testo di legge adeguato al livello della cultura del mare della nostra Nazione e, soprattutto, coerente con l'impegno che il Legislatore doveva rivolgere alla salvaguardia e garanzia del cittadino utente.

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